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Redazione del POS: quali i soggetti obbligati?

Il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio 2007, n. 4, stabilisce che le imprese che non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a piè d’opera, sono escluse dall’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). La circolare scaturisce da una serie di richieste di chiarimento poste da ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per fare luce sulla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli enti deputati alla vigilanza nei cantieri (ASL, Ispettorati del Lavoro).


La circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2007 chiarisce quali siano i soggetti obbligati alla redazione del POS, specificando che l’obbligo di redazione del documento compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996 (si veda il riquadro 1), escludendo, pertanto, quelle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di questi lavori. Infatti, l’art. 2, comma 1, lettera fter, D.Lgs. n. 494/1996 e sue successive modifiche, definisce il POS come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994.

Il POS è lo strumento con cui il legislatore ha voluto rafforzare i rapporti di collaborazione e di coordinamento fra il committente e le imprese esecutrici, al fine di garantire un flusso costante di informazioni utili a prevenire situazioni di pericolo in cantiere.

I contenuti del POS vengono definiti nell’art. 6, D.P.R. n. 222/2003, «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei omobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109», il quale ribadisce, tra l’altro, il concetto di obbligatorietà di redazione del POS a carico delle sole imprese esecutrici.

Il piano operativo di sicurezza costituisce il piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), redatto dai coordinatori per la sicurezza, e fornisce le eventuali procedure operative, l’elenco dei dispositivi di protezione da distribuire ai lavoratori occupati in cantiere, individuando le misure di prevenzione e protezione integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, nei casi in cui questo documento sia previsto.

Si ricorda che il POS deve essere comunque sempre redatto da parte delle imprese esecutrici, indipendentemente dall’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza e, quindi, di realizzazione del PSC.

Il caso delle forniture

La circolare ministeriale definisce univocamente quali siano gli obblighi, ai fini della sicurezza, per le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a piè d’opera. Su questo aspetto, la circolare n. 4/2007 precisa che le esigenze di sicurezza in un cantiere devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle disposizioni organizzativo-procedurali stabilite dall’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, per quanto riguarda i rapporti fra i datori di lavoro dell’impresa esecutrice e di quelle fornitrici. In sostanza, l’impresa esecutrice, da parte sua, comunicherà all’azienda fornitrice tutte le informazioni di sicurezza necessarie, anche in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 494/1996. In particolare, queste informazioni riguardano l’organizzazione del cantiere, l’indicazione delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, la viabilità, le condizioni di movimentazione.

L’azienda fornitrice, come ribadisce la circolare, deve rispettare gli obblighi di informazione e di coordinamento reciproci, previsti dall’art. 7.2, comma b), D.Lgs. n. 626/1994, al fine di eliminare i rischi derivanti dall’interazione dei diversi soggetti coinvolti nell’attività di cantiere. L’informativa in materia di sicurezza, da consegnare all’impresa esecutrice, potrà essere estratta dal documento di valutazione dei rischi che l’azienda fornitrice deve predisporre in base all’art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, limitatamente all’attività di consegna dei materiali e/o delle attrezzature in cantiere.

Conclusioni

Con questo documento, ribadendo il principio della separazione delle responsabilità tra le imprese imprese che eseguono i lavori e le aziende fornitrici di materiali e di attrezzature a piè d’opera e chiarendo quali siano i diversi ruoli e le responsabilità delle due parti coinvolte, il Ministero del Lavoro concorre ad aumentare i livelli di sicurezza in cantiere. Per contribuire in maniera operativa all’applicazione di quanto disposto dal Dicastero attraverso la circolare n. 4/2007, l’ANCE e l’ATECAP intendono redigere delle Linee Guida per definire quali siano i comportamenti corretti che dovranno essere adottati in cantiere, sia da parte dei fornitori di calcestruzzo preconfezionato, sia da parte dell’impresa di costruzione e dei coordinatori per la sicurezza.


Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 2, lettera a)
«1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro».
«2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.»

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro -
Divisione VI, 28 febbraio 2007, n. 4
Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali
in un cantiere edile e di ingegneria civile

A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito riportato. Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c)-bis del D.Lgs. n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, l’obbligo di redazione del POS risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/1996 e non può essere esteso anche a quelle che - pur presenti in cantiere - non partecipano in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature occorrenti). Le esigenze di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo- procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994.

Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/1994, mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti). L’azienda fornitrice, per parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali - come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in ambito aziendale - è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.


Fonte: Ambiente&Sicurezza, 17 aprile 2007 n.8 Gruppo "Il Sole 24 Ore"


 

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