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Redazione del POS: quali i soggetti obbligati?
Il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio
2007, n. 4, stabilisce che le imprese che non partecipano direttamente
all’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero le aziende fornitrici
di materiali e/o attrezzature a piè d’opera, sono escluse dall’obbligo di
redigere il piano operativo di sicurezza (POS). La circolare scaturisce da
una serie di richieste di chiarimento poste da ATECAP (Associazione
Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili) per fare luce sulla corretta interpretazione
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli
enti deputati alla vigilanza nei cantieri (ASL, Ispettorati del Lavoro).
La circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2007
chiarisce quali siano i soggetti obbligati alla redazione del
POS, specificando che l’obbligo di redazione del documento compete
unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati
nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996 (si veda il riquadro 1), escludendo,
pertanto, quelle imprese che, pur presenti in cantiere, non partecipano in
maniera diretta all’esecuzione di questi lavori. Infatti, l’art. 2, comma
1, lettera fter, D.Lgs. n. 494/1996 e sue successive modifiche, definisce
il POS come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art.
4, D.Lgs. n. 626/1994.
Il POS è lo strumento con
cui il legislatore ha voluto rafforzare i rapporti di collaborazione e di
coordinamento fra il committente e le imprese esecutrici, al fine di
garantire un flusso costante di informazioni utili a prevenire situazioni
di pericolo in cantiere.
I contenuti del POS vengono definiti
nell’art. 6, D.P.R. n. 222/2003, «Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei omobili, in attuazione
dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109», il quale
ribadisce, tra l’altro, il concetto di obbligatorietà di redazione del POS
a carico delle sole imprese esecutrici.
Il piano operativo di
sicurezza costituisce il piano complementare e di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC), redatto dai coordinatori per la
sicurezza, e fornisce le eventuali procedure operative, l’elenco dei
dispositivi di protezione da distribuire ai lavoratori occupati in
cantiere, individuando le misure di prevenzione e
protezione integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, nei casi in
cui questo documento sia previsto.
Si ricorda che il POS deve
essere comunque sempre redatto da parte delle imprese
esecutrici, indipendentemente dall’obbligo di nomina dei
coordinatori per la sicurezza e, quindi, di realizzazione del PSC.
Il caso delle forniture La circolare
ministeriale definisce univocamente quali siano gli obblighi, ai fini
della sicurezza, per le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a
piè d’opera. Su questo aspetto, la circolare n. 4/2007 precisa che le
esigenze di sicurezza in un cantiere devono essere soddisfatte mediante
l’attuazione delle disposizioni organizzativo-procedurali stabilite
dall’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, per quanto riguarda i rapporti fra i
datori di lavoro dell’impresa esecutrice e di quelle fornitrici. In
sostanza, l’impresa esecutrice, da parte sua, comunicherà all’azienda
fornitrice tutte le informazioni di sicurezza necessarie, anche in base a
quanto disposto dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 494/1996. In particolare,
queste informazioni riguardano l’organizzazione del cantiere,
l’indicazione delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
la viabilità, le condizioni di movimentazione.
L’azienda
fornitrice, come ribadisce la circolare, deve rispettare gli obblighi di
informazione e di coordinamento reciproci, previsti dall’art. 7.2, comma
b), D.Lgs. n. 626/1994, al fine di eliminare i rischi derivanti
dall’interazione dei diversi soggetti coinvolti nell’attività di cantiere.
L’informativa in materia di sicurezza, da consegnare all’impresa
esecutrice, potrà essere estratta dal documento di valutazione dei rischi
che l’azienda fornitrice deve predisporre in base all’art. 4, D.Lgs. n.
626/1994, limitatamente all’attività di consegna dei materiali e/o delle
attrezzature in cantiere.
Conclusioni Con
questo documento, ribadendo il principio della separazione delle
responsabilità tra le imprese imprese che eseguono i lavori e le aziende
fornitrici di materiali e di attrezzature a piè d’opera e chiarendo quali
siano i diversi ruoli e le responsabilità delle due parti coinvolte, il
Ministero del Lavoro concorre ad aumentare i livelli di sicurezza in
cantiere. Per contribuire in maniera operativa all’applicazione di quanto
disposto dal Dicastero attraverso la circolare n. 4/2007, l’ANCE e
l’ATECAP intendono redigere delle Linee Guida per definire quali siano i
comportamenti corretti che dovranno essere adottati in cantiere, sia da
parte dei fornitori di calcestruzzo preconfezionato, sia da parte
dell’impresa di costruzione e dei coordinatori per la sicurezza.
Allegato 1 al D.Lgs. n. 494/1996 Elenco
dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 2, lettera
a) «1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, e, solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro». «2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o
di ingegneria civile.»
Circolare del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Divisione VI, 28 febbraio 2007, n.
4 Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere
forniture di materiali in un cantiere edile e di ingegneria
civile
A seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti
la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende
fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile o di
ingegneria civile, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e P.A., questo Ministero intende chiarire quanto di seguito
riportato. Per effetto del combinato disposto art. 9.1, c)-bis del D.Lgs.
n. 494/96 ed art. 6 del D.P.R. n. 222/2003, l’obbligo di redazione del POS
risulta essere posto in capo unicamente alle imprese che eseguono i lavori
indicati all’All. 1 del D.Lgs. n. 494/1996 e non può essere esteso anche a
quelle che - pur presenti in cantiere - non partecipano in maniera diretta
all’esecuzione di tali lavori (tra le quali certamente ricadono le aziende
che svolgono le attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o
attrezzature occorrenti). Le esigenze di sicurezza derivanti dalla
presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera fornitura di
materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione
delle particolari disposizioni organizzativo- procedurali (scambio di
informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza,
cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D.Lgs. n.
626/1994.
Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base
all’art. 7.1, b) del D.Lgs. n. 626/1994, mettere a disposizione
dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza
attingendo, ove pertinente e necessario, anche quanto previsto dagli artt.
8 e 9 del D.Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare
cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti). L’azienda fornitrice, per
parte sua, come effetto dell’applicazione della procedura di
informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b), dovrà curare che siano
stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali -
come del resto per ogni altra iniziativa adottata a fini di sicurezza in
ambito aziendale - è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale)
per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere.
Fonte: Ambiente&Sicurezza, 17 aprile 2007 n.8 Gruppo
"Il Sole 24 Ore"
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